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Arona, 12 maggio 2003 E’ costituita in Arona, con sede provvisoria presso la Pro Loco, Palazzo di Città,
via San Carlo 2, l’associazione ArteAdAronA, libera associazione spontanea di fatto, apartitica,
apolitica e aconfessionale, con lo scopo di riunire le persone operanti o simpatizzanti nel campo
delle arti visive (pittura, scultura, fotografia, video, installazioni);
con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto.
Soci fondatori sono i signori: Bennani Fausta, Chiari Adriana, Fantini Giancarlo,
Ranzani Sergio, Giunta Daniele, Romano Nicolò.
Art. 1
Scopi dell’associazione, con particolare riferimento alla realtà locale, sono i seguenti:
::: Organizzare mostre, partecipare a fiere;
::: Coordinare l’attività artistica dei soci;
::: Organizzare scambi con altre analoghe associazioni o comitati;
::: Organizzare corsi, conferenze, seminari, incontri rivolti ai soci e non sui temi dell’arte;
::: Organizzare raccolte di fondi per le finalità associative;
::: Editare cataloghi, pubblicazioni e materiale promozionale;
::: Collaborare con associazioni ed Enti per lo sviluppo delle iniziative sociali.
Art. 2
Sono organi dell’associazione: l’assemblea dei soci, il
consiglio direttivo, il presidente, il vice presidente, il segretario-tesoriere.
Art. 3
L’assemblea generale dei soci viene convocata almeno una volta l’anno dal consiglio direttivo
e vi possono partecipare tutti i soci in regola col versamento della quota sociale annuale.
Tutti i soci hanno diritto di intervenire e votare, mentre non è ammesso il voto per delega.
Art. 4
Il Consiglio direttivo è eletto dall’assemblea; rimane in carica per tre anni;
elegge al suo interno il presidente, il vice presidente e il segretario-tesoriere
dell’associazione; convoca l’assemblea; decide in merito ad ogni atto dell’associazione;
presenta annualmente relazione sull’attività svolta; raccoglie le proposte di attività per
l’anno seguente; accetta o meno, motivandole comunque, le nuove richieste di iscrizione;
può decidere, in caso di comportamento non conforme allo Statuto, l’allontanamento di un socio e la sua decadenza.
Il consiglio Direttivo è composto dai cinque soci a ciò eletti
dall’assemblea ed è perciò composto dal presidente, vice presidente, segretario-tesoriere e due soci.
Tutte le decisioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, che si
auspica vengano prese col consenso più ampio possibile, sono valide
anche se approvate dalla metà più uno dei componenti ad esclusione dello
scioglimento o cessazione dell’associazione.
Art. 5
Il Presidente rappresenta in ogni sede l’associazione e deve
comunicare al direttivo eventuali decisioni, impegni, impedimenti presi a nome dei soci.
Art. 6
Il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 7
Il segretario-tesoriere cura la relazione dei verbali delle riunioni degli organi;
prepara il bilancio annuale delle attività che presenta all’assemblea; è l’unico
socio autorizzato ad effettuare spese e incassi per conto dell’associazione;
affianca, se ne è il caso, il presidente in tutte le occasioni di incontro con
rappresentanti di altre associazioni, comitati, Enti.
Art. 8
Sono soci dell’associazione tutti coloro siano in regola col versamento
della quota sociale e abbiano un comportamento conforme allo statuto.
Si distinguono in:
::: Ordinari, che versano la quota sociale e partecipano alle attività dell’associazione;
::: Sostenitori , che versano quote maggiori rispetto a quella decisa dall’assemblea e partecipano alle attività sociali;
::: Onorari, proposti dal direttivo o dall’assemblea per particolari
benemerenze nei confronti dell’associazione e dei suoi scopi.
Art. 9
L’entità della quota sociale viene decisa annualmente dall’assemblea,
su proposta del consiglio direttivo, sentita la relazione del tesoriere
e in previsione del numero dei soci che intendono rinnovare l’iscrizione
e delle attività previste.
Art 10
L’eventuale cessazione o scioglimento dell’associazione è
decisa dalla maggioranza assoluta dei soci che decide allo stesso
modo sulla donazione del patrimonio residuo, soddisfatte le eventuali passività.
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